STATUTO - Associazione Ingegneri Calabria

Associazione Ingegneri Calabria
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Associazione Ingegneri Calabria
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e-mail: info@assingcalabria.org
pec: assingcalabria@pec.it



Finalità a fondamento dell’
ASSOCIAZIONE INGEGNERI CALABRIA
...incrementare l’interesse allo studio dei problemi tecnici e scientifici, promuovendo iniziative culturali, di informazione, formazione e aggiornamento...
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Presentazione dell'Associazione Ingegneri Calabria
"Sabato 23 c.m si è tenuto il primo incontro pubblico con i professionisti del circondario dell’ Associazione Ingegneri Calabria. Presidente è l’ing. Alfonso R. Urso che, alla presenza del rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri di Cosenza, ha...."
Pubblicato da GdL Comunicazione - 23/12/2017

STATUTO

L'ASSOCIAZIONE

Statuto associativo dell'Associazione Ingegneri Calabria
 
 
Art. 1. Nome e sede
 
E’ costituita l'Associazione denominata “Associazione Ingegneri Calabria”, siglabile in AIC. L'Associazione ha sede presso il domicilio del Presidente pro tempore.
 


 
Art. 2. Finalità
 
Le finalità a fondamento dell’Associazione sono:
 
1. incrementare l’interesse allo studio dei problemi tecnici e scientifici, promuovendo iniziative culturali, di informazione, formazione e aggiornamento;
 
2. favorire la collaborazione con gli Enti Pubblici e Privati, le Associazioni, i Sindacati, le Aziende, gli Studi Professionali, i Professionisti, i Cittadini e chiunque curi, sia in sede di studio che di attuazione, le soluzioni di questioni tecniche e scientifiche;
 
3. presentare all’attenzione della pubblica opinione e dei propri Iscritti problemi di interesse nazionale, internazionale, locale ed esprimersi nel merito;
 
4. configurarsi quale organo qualificato di supporto e di consulenza per i propri Iscritti e per chiunque ne faccia esplicita richiesta;
 
5. promuovere le attività di formazione professionale prevalentemente degli Ingegneri, nelle discipline specifiche di interesse e in quelle complementari con particolare attenzione ai molteplici rami di specializzazione, organizzandone i corsi relativi;
 
6. valorizzare l’apporto dell’attività professionale e della specifica competenza in tutti i campi della scienza e della tecnica, con particolare riguardo all’ingegneria e all’architettura;
 
7. promuovere l’avvio alla professione dei giovani, favorendo la loro formazione e l’inserimento professionale;
 
8. promuovere le attività afferenti al mercato del lavoro in favore degli Iscritti all’Associazione;
 
9. curare i rapporti con tutte le categorie professionali, al fine di procedere all’organizzazione ed allo svolgimento di attività aventi natura interdisciplinare.
 
10. Le attività dell'Associazione sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. E’una libera associazione apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro.
 


 
Art. 3. Esercizio finanziario
 
L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente l'1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro il mese di marzo.
 


 
Art. 4. Gestione del patrimonio
 
E’ fatto divieto di dividere tra gli associati, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall'attività dell'Associazione.
 


 
Art. 5. Organi
 
Sono organi dell'Associazione il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e le Assemblee ordinaria e straordinaria.
 


 
Art. 6. Composizione
 
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale dell'Associazione, ed è composto da Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e da cinque consiglieri.
 
Il mandato del Consiglio Direttivo ha inizio e termine rispettivamente l'1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno, salvo lo scioglimento anticipato qualora deliberato dall'Assemblea straordinaria.
 
Il Consiglio dei Probiviri, in carica per due anni, è eletto dall’Assemblea dei Soci secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale dell'Associazione, ed è composto da tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.
 
Il mandato del Collegio dei Probiviri ha inizio e termine rispettivamente l'1 luglio e il 30 giugno di ogni biennio, salvo lo scioglimento anticipato qualora deliberato dall'Assemblea straordinaria.
 
Possono far parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri tutti e soli i soci ordinari. Non può ricoprire cariche sociali chi risulti sotto procedimento disciplinare.
 
Le cariche predette non sono compatibili con tutte le cariche pubbliche deputate a qualunque titolo, assessore, consigliere,etc.
 
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
 


 
Art. 7. Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo
 
Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Consiglio Direttivo. Il reiterarsi dell’infrazione attribuisce al Consiglio direttivo la facoltà di procedere alla radiazione dall’incarico, fermi restando gli obblighi finanziari assunti precedentemente. In tal caso il Consiglio surroga il Consigliere con il primo dei non eletti.
 
 

 
Art. 8. Sostituzione dei membri del Collegio dei Probiviri
 
Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, si è soggetti a diffida, da parte del Consiglio Direttivo. Il reiterarsi dell’infrazione attribuisce al Consiglio direttivo la facoltà di procedere alla radiazione dall’incarico. In tal caso il Consiglio surroga il Probiviro con il primo dei non eletti.
 


 
Art. 9. Compiti del Consiglio Direttivo
 
Il Consiglio Direttivo:
 
     
  • compie tutti gli atti di ordinaria e      straordinaria amministrazione;
  •  
  • redige e presenta all'Assemblea ordinaria il      rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
  •  
  • redige e presenta all'Assemblea ordinaria il      bilancio;
  •  
  • ammette ed esclude i soci.
 


 
Art. 10. Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo
 
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o del Vicepresidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri del Consiglio presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente, in assenza di quest’ultimo prevale quello del Vicepresidente.
 
Nei casi di impedimento o di impossibilità a partecipare al Consiglio non è possibile delegare un altro Consigliere.
 
I verbali delle riunioni vengono redatti dal Segretario o da chi ne fa le veci.
 


 
Art. 11. Presidente
 
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee; rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale; convoca le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo.
 


 
Art. 12. Vicepresidente
 
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi in cui questi sia assente; collabora col Presidente nel coordinamento delle attività e delle iniziative in svolgimento.
 


 
Art. 13. Tesoriere
 
Il Tesoriere gestisce le finanze e il patrimonio dell'Associazione, stabilendo la copertura finanziaria delle attività e decidendo le modalità di mantenimento e investimento del patrimonio; si occupa di ricercare e gestire i fondi e il supporto economico per realizzare le attività dell'Associazione.
 


 
Art. 14. Segretario
 
Si occupa della compilazione dei verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo e della loro archiviazione. Modera inoltre le discussioni durante le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo.
 
Il Segretario del Consiglio direttivo ha, inoltre, il compito di svolgere tutti gli adempimenti amministrativi, in particolare:
 
  • provvede all’aggiornamento dell’elenco dei soci;
  • disbriga le pratiche burocratiche;
  • è responsabile della custodia e dell’ordine degli atti d’ufficio.
     
Nell’espletamento del proprio incarico il Segretario può essere coadiuvato da soci volontari.
 


 
Art. 15. Collegio dei Probiviri
 
Qualsiasi Socio ordinario può candidarsi all’elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Deontologico.
La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.
Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.
 


 
Art. 16. Caratteristiche dei soci
 
Si distinguono le seguenti categorie di soci: ordinari, onorari, sostenitori. Potranno essere ammessi o non ammessi, come soci ordinari dell’'Associazione, a giudizio motivato del Consiglio Direttivo, tutti gli ingegneri iscritti, o che sono stati iscritti, a un qualsiasi ordine provinciale degli ingegneri, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni, di condizioni personali e sociali. Alle persone fisiche o giuridiche che per particolari benemerenze, titoli accademici, cultura e rappresentatività sono ritenute - con la maggioranza assembleare dei 2/3 dei soci – meritevoli di essere parte dell’Associazione, può essere conferita lo status di socio onorario. I soci sostenitori sono persone fisiche, giuridiche o imprese, che condividono le finalità dell’Associazione, ma non hanno i requisiti per essere soci ordinari. I soci onorari e sostenitori non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche all’interno del consiglio direttivo.
 


 
Art. 17. Adesione
 
La domanda d'iscrizione va presentata compilando un apposito modulo; essa è soggetta all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Non può rientrare a far parte dell'Associazione chi ne è stato espulso.
 


 
Art. 18. Obblighi dei soci
 
I soci dell'Associazione devono:
 
     
  • osservare il presente statuto, il Regolamento      interno e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi;
  •  
  • mantenere sempre un comportamento decoroso nei      confronti dell'Associazione e degli altri membri.
 


 
Art. 19. Recesso ed esclusione dei soci
 
Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione da inviare al Consiglio Direttivo.
 
L'esclusione del socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo, in seguito al giudizio del Collegio dei Probiviri, qualora l'interessato svolga attività in contrasto con le finalità di cui all'articolo 2 del presente statuto o abbia arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione. Il socio escluso ha la possibilità di presentare un ricorso della cui valutazione si discuterà durante la successiva Assemblea ordinaria.
 


 
Art. 20. Decadenza
 
La decadenza di un socio viene dichiarata qualora i requisiti di cui all'articolo 16 del presente statuto non risultino più soddisfatti.
 


 
Art. 21. Convocazione
 
Le Assemblee ordinaria e straordinaria possono essere convocate dal Presidente, per deliberazione del Consiglio Direttivo oppure per domanda di almeno 30 soci. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno. La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati con un preavviso di almeno 7 giorni ai soci con i mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.
 


 
Art. 22. Assemblea ordinaria
 
L'Assemblea ordinaria delibera su:
 
     
  • bilancio dell'esercizio;
  •  
  • elezione del Consiglio Direttivo;
  •  
  • elezioni del Collegio dei Probiviri;
  •  
  • varie ed eventuali.
 
Ciascun socio ha il diritto di sottoporre all'Assemblea ulteriori argomenti di discussione.
 


 
Art. 23. Assemblea straordinaria
 
L'Assemblea straordinaria è convocata per:
 
     
  • modificare lo statuto;
  •  
  • proporre una mozione di sfiducia nei confronti      di uno o più membri del Consiglio Direttivo;
  •  
  • sciogliere il Consiglio Direttivo prima della fine      del mandato;
  •  
  • sciogliere il Collegio dei Probiviri prima      della fine del mandato;
  •  
  • sciogliere l'Associazione;
  •  
  • conferire lo status di socio onorario.
 


 
Art. 24. Partecipanti e validità della seduta
 
Hanno diritto di partecipare alle Assemblee tutti i soci. Ciascun socio presente potrà rappresentare al più un altro socio, purchè munito di delega. L'Assemblea è valida in prima convocazione se è rappresentata la maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
 


 
Art. 25. Discussioni e deliberazioni
 
Le deliberazioni delle Assemblee vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno; all'occorrenza vengono nominati almeno due scrutatori. Le discussioni e le deliberazioni sono riassunte nel verbale redatto dal Segretario (o da chi ne fa le veci) che lo sottoscrive insieme al Presidente.
 
 

 
Art. 26. Modifiche allo Statuto
 
I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto, ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dall'articolo 2 (nei punti che vanno dal nr.1 al nr.10, ma è possibile aggiungerne ulteriori),  nè il presente articolo, né l’articolo 27 (Scioglimento dell’Associazione). Per la validità di tali modifiche è necessaria la presenza dell'intero Consiglio Direttivo e il consenso di almeno i 2/3 dei soci presenti.
 


 
Art. 27. Scioglimento dell’Associazione
 
I soci riuniti in Assemblea straordinaria possono sciogliere l’Associazione. Per la validità di tale deliberazione è necessaria la presenza dell'intero Consiglio Direttivo e il consenso di almeno i 2/3 dei Soci iscritti.
 


 
Art. 28. Contributo associativo
 
Il Consiglio Direttivo delibererà con cadenza annuale le condizioni economiche relative al contributo associativo a carico dei Soci ordinari e sostenitori. Il rispetto dell’obbligo di versamento del contributo di competenza è il titolo per ottenere e mantenere la qualifica di Socio.
 


 
Art. 29. Altre disposizioni
 
Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni previste dal Regolamento interno dell'Associazione, dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
 
 
Il presente atto è stato letto e approvato dai firmatari.
 
 
Rossano, 16 novembre 2017
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